Sez. 1, Sentenza n. 3281 del 12/11/2019 Cc. (dep. 27/01/2020) Rv. 278173 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 – Sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 – Effetti – Rideterminazione della pena ad opera del giudice dell’esecuzione – Criteri - Necessaria riduzione della pena - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni otto di reclusione, anziché in anni sei, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormente divenuta irrevocabile, è tenuto a rinnovare la valutazione sanzionatoria alla stregua dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con necessaria riduzione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della pena irrogata in misura superiore al minimo ma distante dal medio edittale, reputandola congrua anche in relazione alla nuova cornice edittale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)