Sez. 1, Sentenza n. 17793 del 01/03/2024 Cc. (dep. 06/05/2024) Rv. 286394-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Illegalità della pena - Deducibilità in sede esecutiva - Ammissibilità - Condizioni - Mancata impugnazione della sentenza contenente l’erronea statuizione - Irrilevanza - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE
L'illegalità della pena derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anche nel caso in cui la sentenza contenente l'erronea statuizione non sia stata impugnata. (Fattispecie relativa a pena che, nonostante l'assoluzione da alcuni reati disposta dalla Corte di cassazione, il giudice del rinvio non aveva conseguentemente ridotto, con sentenza divenuta irrevocabile a seguito di mancata impugnazione dell'imputato).
Costituzione art. 25 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)