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Sez. 2, Sentenza n. 11405 del 16/05/2006 (Rv. 590418 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Omessa o errata indicazione nell'atto dell'autorità competente per l'opposizione o alla quale proporre del relativo termine di proposizione - Conseguente errore scusabile dell'opponente - Condizioni - Decisività - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590418-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata o l'erronea indicazione nell'atto da impugnare del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto il ricorso, non può considerarsi nè una mera irregolarità priva di ogni effetto, nè un'omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo, ma può, se del caso, e cioè in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato, il quale, tuttavia, ha l'onere di dimostrare, e il giudice il dovere di rilevare, la decisività dell'errore. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile un'opposizione all'avviso di mora, nel quale era stato erroneamente indicato in sessanta giorni il termine per proporre opposizione ed altresì era stata erroneamente individuata nella Commissione tributaria provinciale anzichè nel giudice ordinario l'autorità competente a riceverla, in quanto l'errore dell'autorità amministrativa avrebbe giustificato la proposizione di un'opposizione nei sessanta giorni, o dinanzi ad un giudice incompetente, ma non una opposizione proposta - come nella specie - dopo il decorso di novantadue giorni dalla notifica dell'atto, in quanto un tale ritardo non poteva considerarsi indotto dall'errore dell'autorità amministrativa, ma era frutto della mera negligenza dell'opponente).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)