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Sez. 1, Sentenza n. 12428 del 07/07/2004 (Rv. 574238 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Provvedimenti amministrativi in tema di espulsione - Omessa indicazione del termine per proporre opposizione e dell'autorità competente - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574238-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di disciplina dell'immigrazione, la mancanza nel provvedimento impugnato delle indicazioni prescritte in via generale dall'art. 3, comma quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tenore del quale "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere", impedisce la decadenza dal diritto a proporre impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)