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Sez. 2, Sentenza n. 26256 del 24/04/2007 Cc. (dep. 06/07/2007) Rv. 237299 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Momento consumativo - Cessazione dei pagamenti - Natura del reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237299-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO

Il momento consumativo del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell'aggravamento del danno, in ragione della natura di reato a consumazione prolungata. (Sulla base di questo principio la Corte ha escluso l'illegittimità del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca, che era stato disposto nonostante che il contratto di mutuo allo scopo fosse precedente all'entrata in vigore della legge n. 300 del 2000, che ha inserito nel cod. pen. l'art. 640 quater).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 640 bis, Cod. Pen. art. 640 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Legge 29/09/2000 num. 300 art. 3 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)