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Sez. 4, Sentenza n. 6969 del 20/11/2012 Ud. (dep. 12/02/2013) Rv. 254478 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | "Res iudicanda" - Delimitazione - Circostanze - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254478-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

La richiesta di giudizio abbreviato proveniente dall'imputato comporta la definizione del processo allo stato degli atti, che determina la formazione della "res iudicanda" sulla base del quadro probatorio già acquisito, ivi compresi gli elementi relativi alle circostanze attenuanti, per il riconoscimento delle quali non è possibile procedere ad ulteriori acquisizioni probatorie o documentali. (Fattispecie in cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.6 cod. pen., è stata ritenuta tardiva la produzione documentale, attestante il risarcimento del danno, depositata all'udienza successiva a quella nella quale era stata presentata la richiesta di giudizio abbreviato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)