Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 19/11/2014 Ud. (dep. 12/03/2015) Rv. 262652 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Effettuazione "prima del giudizio" - Processo definito con il rito abbreviato - Termine per l'adempimento - Individuazione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
Nel caso in cui il procedimento venga definito nelle forme del giudizio abbreviato, il risarcimento del danno ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. deve avere luogo prima dell'inizio della discussione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)