Sez. 3, Sentenza n. 5457 del 28/11/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 258020 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Divieto di acquisizioni probatorie - Estensione - Prova relativa all'esistenza di circostanze attenuanti - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
La richiesta di giudizio abbreviato proveniente dall'imputato comporta la definizione del processo allo stato degli atti, che determina la formazione della "res iudicanda" sulla base del quadro probatorio già acquisito, ivi compresi gli elementi relativi alle circostanze attenuanti, per il riconoscimento delle quali non è possibile procedere ad ulteriori acquisizioni probatorie. (Fattispecie in cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000, è stata ritenuta non utilizzabile la produzione documentale, attestante l'avvenuto pagamento del debito tributario, depositata dopo la richiesta di giudizio abbreviato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)