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Sez. 2, Sentenza n. 6271 del 14/12/1976 Ud. (dep. 19/05/1977) Rv. 135911 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO PER FATTO DIVERSO DA QUELLO PER CUI VENNE CONCESSA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135911-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO PER FATTO DIVERSO DA QUELLO PER CUI VENNE CONCESSA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Non e nullo il giudizio svoltosi nei confronti della persona estradata per un fatto diverso da quello per il quale era stata richiesta ed ottenuta l'estradizione e commesso anteriormente alla estradizione stessa. Infatti, l'estradizione riguarda la disponibilita fisica del giudicabile o del condannato e non anche l'Esercizio della Azione penale, la quale, anzi, di regola, non subisce alcuna limitazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)