Sez. 2, Sentenza n. 6271 del 14/12/1976 Ud. (dep. 19/05/1977) Rv. 135911 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO PER FATTO DIVERSO DA QUELLO PER CUI VENNE CONCESSA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO PER FATTO DIVERSO DA QUELLO PER CUI VENNE CONCESSA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Non e nullo il giudizio svoltosi nei confronti della persona estradata per un fatto diverso da quello per il quale era stata richiesta ed ottenuta l'estradizione e commesso anteriormente alla estradizione stessa. Infatti, l'estradizione riguarda la disponibilita fisica del giudicabile o del condannato e non anche l'Esercizio della Azione penale, la quale, anzi, di regola, non subisce alcuna limitazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)