Sez. 1, Sentenza n. 5736 del 23/03/2004 (Rv. 571411 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" | Condizioni - Onere dell'attore di richiedere la separazione - Nonché di indicare i mezzi di prova per la determinazione del "quantum" - Configurabilità - Conseguenze derivanti dal difetto di tali adempimenti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM"
L'art. 278 cod. proc. civ., il quale consente una pronuncia non definitiva limitata all' "an debeatur" con rinvio della liquidazione del "quantum" a successiva fase dello stesso giudizio, sulla sola base dell'istanza della parte interessata e senza necessità della adesione della controparte, non esonera l'attore, all'atto della rimessione della causa al collegio, dall'onere di richiedere la separazione, e inoltre di indicare i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi per la determinazione del "quantum", secondo la disciplina generale, con la conseguenza che, in difetto di tali adempimenti, il giudice deve pronunciarsi sulla domanda di risarcimento, rigettandola se non adeguatamente provata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)