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Sez. 2, Sentenza n. 23328 del 30/10/2006 (Rv. 592574 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA | Richiesta di prosecuzione del processo per la liquidazione dei danni - Onere dell'attore di indicare i mezzi di prova per la determinazione del "quantum" - Configurabilità - Omissione della relativa deduzione - Effetto - Rigetto della domanda di condanna.
Stato
decisa il 2006-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592574-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA

La condanna generica al risarcimento dei danni, avendo come contenuto una mera declaratoria di riconoscimento del relativo diritto, postula - quale presupposto per il suo accoglimento - l'accertamento di un fatto da ritenersi, alla stregua di un giudizio di probabilità, anche solo potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. Tuttavia, in tale ipotesi, sulla parte interessata incombe comunque l'onere di indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende avvalersi per la determinazione del "quantum", dovendosi pervenire, in difetto di tale deduzione, al rigetto della domanda di condanna generica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)