Sez. 3, Sentenza n. 7154 del 01/07/1993 (Rv. 482959 - 01)
Risarcimento del danno - Condanna generica - Separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" | Rimessione della causa al collegio - Onere di formulazione da parte dell'attore delle proprie conclusioni anche sul "quantum" - Omissione di ogni deduzione probatoria - Conseguenze.
Risarcimento del danno - Condanna generica - Separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum"
L'art. 278 cod. proc. civ., il quale consente una pronuncia non definitiva limitata all'"an debeatur" con rinvio della liquidazione del "quantum" a successiva fase dello stesso giudizio, sulla sola base dell'istanza della parte interessata e senza necessità della adesione della controparte (richiesta nel diverso caso in cui detta liquidazione venga rinviata ad un separato giudizio), non esonera l'attore all'atto della rimessione della causa al collegio, dall'onere della formulazione integrale delle proprie conclusioni e della indicazione dei mezzi di prova dei quali intenda avvalersi per la determinazione del "quantum", secondo la disciplina generale fissata dagli artt. 187 e 189 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in difetto di tali deduzioni probatorie, la suddetta istanza non vale ad escludere il potere-dovere del giudice di rigettare la domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)