Sez. L, Sentenza n. 6526 del 02/12/1988 (Rv. 460851 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO DI PRESTAZIONE PREVIDENZIALE D'IMPORTO NON RILEVANTE - DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CRITERI - PRESUNZIONE D'APPARTENENZA DEL CREDITORE ALLA CATEGORIA DEI "MODESTI CONSUMATORI" - CONSEGUENZE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO DI PRESTAZIONE PREVIDENZIALE D'IMPORTO NON RILEVANTE - DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CRITERI - PRESUNZIONE D'APPARTENENZA DEL CREDITORE ALLA CATEGORIA DEI "MODESTI CONSUMATORI" - CONSEGUENZE.*
Nel caso di credito di prestazione previdenziale pecuniaria d'importo non rilevante (credito al quale, in ragione della sua natura, non si estende il disposto dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.), è applicabile, ai fini della Determinazione del "maggior danno" ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., la presunzione connessa all'appartenenza di detto creditore alla categoria dei "modesti consumatori" (spendenti cioè il denaro per esigenze di vita ossia per procurarsi beni di consumo e servizi); pertanto, in tale ipotesi, il danno subito per il ritardato pagamento consiste nella maggiore somma di denaro occorrente per l'acquisto delle dette utilità e quindi in un pregiudizio autonomo ed eterogeneo rispetto a quello rappresentato dal lucro cessante presunto, dove il "danno maggiore" è costituito dalla differenza fra il tasso annuo legale e quello ricavabile da altre più vantaggiose forme d'investimento, con l'ulteriore conseguenza che l'integrale copertura del pregiudizio sofferto dal creditore "modesto consumatore" è attuata dalla liquidazione (che può avvenire sulla base degli indici ISTAT) di una somma a titolo di maggior danno da svalutazione monetaria e aggiungendo al relativo importo i corrispondenti interessi legali con decorrenza dalla data della mora. (V 1607/87, mass n 451019; (V 3004/86, mass n 446011; (V 1377/81, mass n 412008; (Conf 5135/88, mass n 459891; (contra 260/88, mass n 456839).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)