Sez. 1, Sentenza n. 563 del 19/01/1995 (Rv. 489746 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Requisiti soggettivo ed oggettivo - Portata - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA
Affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, quarto comma cod. civ., esso deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora. L'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso che tale elemento oggettivo fosse ravvisabile negli atti con i quali l'assicurato si limiti a trasmettere all'assicuratore la documentazione sanitaria tendente al dimostrare la sussistenza del sinistro, senza perciò esplicitare una costituzione in mora).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)