Sez. L, Sentenza n. 7181 del 06/08/1996 (Rv. 498980 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO | Forma - Richiesta scritta - Carattere esclusivo - Prova presuntiva - Ammissibilità - Ricevuta della raccomandata senza avviso di ricevimento - Prova di spedizione e presunzione d'arrivo al debitore - Configurabilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO
Poiché l'unico requisito formale prescritto dall'art. 1219 comma primo cod. civ. per la costituzione in mora del debitore è la richiesta scritta di adempimento, il creditore può provare con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni, di avergli manifestato in tal modo la sua chiara volontà in tal senso. Pertanto costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ. l'inoltro della predetta richiesta per lettera raccomandata, la cui spedizione è certamente provata dalla relativa ricevuta e i cui particolari doveri di consegna a carico del servizio postale ne fanno presumere l'arrivo al debitore, pur in assenza della ricevuta di ritorno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)