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Sez. L, Sentenza n. 12658 del 27/11/1992 (Rv. 479725 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere | Pensione supplementare di invalidità - Disciplina ex legge n. 222 del 1984 - Insussistenza - Attribuzione di detta pensione - Presupposti - Fonti normative.
Stato
decisa il 1992-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479725-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere

La disciplina della pensione supplementare di invalidità posta dall'art. 5 della legge n. 1338 del 1962 e, quanto al sistema di calcolo, dall'art. 7 della legge n. 155 del 1981, non è stata modificata né abrogata con l'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, che non regola tale materia; i presupposti per l'attribuzione di tale prestazione restano quindi regolati dall'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939, richiamato dal citato art. 5 della legge n. 1338 del 1962.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)