Sez. 1, Sentenza n. 4139 del 26/04/1999 (Rv. 525748 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - IN GENERE | Diritto del minore di essere educato nella propria famiglia - Relatività - Condizioni per l'allontanamento del minore dalla famiglia - Criteri di individuazione.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - IN GENERE
La norma dell'art 1 primo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184, laddove stabilisce che il minore ha il diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia, pone un principio che - come chiarisce il secondo comma della stessa norma, laddove precisa che quel diritto è disciplinato dalle disposizioni della citata legge e delle altre leggi speciali - non ha carattere assoluto, ma relativo, dovendo trovare applicazione quando l'ambiente familiare è idoneo a crescere ed educare il minore in relazione ai suoi interessi morali e materiali. Ne consegue che, per giustificare l'allontanamento di un minore dal suo ambiente familiare non bastano generiche carenze educative, stati di difficoltà economiche, abitudini di vita non ordinate, anomalie non gravi del carattere o della personalità dei genitori, che non presentino ricadute significative sull'equilibrata e sana crescita psico - fisica del minore medesimo, ma occorre che tali ricadute si verifichino, fino a minacciare, o addirittura a pregiudicare il prevalente interesse del minore ad un adeguato inserimento nel contesto sociale, diventando allora doveroso attivare gli strumenti d'intervento previsti dalla stessa legge n. 184 del 1. 1983 a tutela di quell'interesse, che assume carattere dominante (principio enunciato dalla Suprema Corte con riferimento ad una controversia in tema di sussistenza dello stato di adottabilità).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 183 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)