Sez. 1, Sentenza n. 9949 del 18/06/2012 (Rv. 623201 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Causa di forza maggiore transitoria - Nozione - Tempo di sviluppo compiuto ed armonico del minore - Correlazione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE
Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità non ricorre qualora sussista una causa di forza maggiore, cioè un ostacolo esterno posto dalla natura, dall'ambiente, da un terzo che s'impone alla volontà del genitore e che il legislatore del 1983, innovando rispetto alla disciplina del 1967, ha qualificato come "transitorio", alla luce del preminente interesse del minore. Ne consegue che tale transitorietà debba essere necessariamente correlata al tempo di sviluppo compiuto e armonico del minore stesso. (Nella specie la Corte ha confermato la valutazione del giudice "a quo" che, con motivazione congrua, ha ritenuto non configurare causa di forza maggiore lo stato di malattia mentale della madre, essendo prevedibili terapie di assai lunga durata e dall'esito del tutto incerto).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)