Sez. 1, Sentenza n. 8783 del 19/08/1993 (Rv. 483503 - 01)
Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere | Procuratore - Volontaria cancellazione dall'albo per l'inserimento nell'elenco speciale allegato allo stesso - Conseguenze - Interruzione del processo - Esclusione.
Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere
La volontaria cancellazione dall'albo di un procuratore per l'inserimento del medesimo nell'elenco speciale allegato all'albo stesso, a norma della lett. b dell'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, conv. in legge 22 gennaio 1934 n. 36, non determina l'interruzione del processo, non essendo la suddetta cancellazione prevista nell'art. 301 cod. proc. civ. tra gli eventi che producono tale effetto, ma, avendo natura volontaria, è assimilabile alla rinuncia al mandato professionale, la quale non è causa di interruzione, ai sensi del terzo comma dell'art. citato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)