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Sez. L, Sentenza n. 3045 del 23/03/1998 (Rv. 513872 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Presupposto - Consistenza numerica dell'impresa - Onere probatorio del titolare del diritto alla reintegrazione - Sopravvenienza della legge n. 108 del 1990 - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513872-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

Anche dopo la riforma della disciplina dei licenziamenti individuali, introdotta dalla legge n.108 del 1990, ove si controverta in ordine alla pretesa del lavoratore di essere reintegrato nel posto di lavoro a seguito di licenziamento, onde stabilire la consistenza numerica dell'impresa al fine dell'applicabilità della tutela reale anziché di quella obbligatoria, l'onere della prova incombe su chi intende far valere il diritto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)