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Sez. L, Sentenza n. 12926 del 22/11/1999 (Rv. 531382 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Tutela reale e tutela obbligatoria - Disciplina ex legge n. 108 del 1990 - Requisiti dimensionali dell'azienda - Onere della prova - Incidenza sul lavoratore invocante la tutela reale.
Stato
decisa il 1999-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531382-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990 n. 108, il lavoratore licenziato, che invochi la tutela reale prevista dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300, è tenuto a dimostrare i requisiti dimensionali richiesti da quest'ultima norma (come modificata dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990) per pervenire alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)