Sez. L, Sentenza n. 12492 del 10/11/1999 (Rv. 531014 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Requisito occupazionale - Onere probatorio - Del lavoratore titolare del diritto alla reintegra - Sopravvenienza della legge n. 108 del 1990 - Influenza sul regime probatorio ex art. 2697 cod. civ. - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990 il lavoratore licenziato è tenuto a dimostrare i requisiti dimensionali richiesti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (così come modificato dall'art. 1 della predetta legge n. 108 del 1990) per ottenere la reintegra nel posto di lavoro, spettando invece al datore di lavoro che intenda sottrarsi agli effetti della tutela obbligatoria della legge n. 604 del 1966 - che configura il regime generale di tutela del lavoratore licenziato - provare che si versa in una delle fattispecie previste dall'art. 4 della legge n. 108, stante il carattere eccezionale e residuale del recesso "ad nutum". Nè per far gravare sul datore di lavoro l'onere di provare l'esistenza dei requisiti occupazionali impeditivi della cosiddetta tutela forte possono assumere rilevanza il disagio che finirebbe altrimenti per incontrare il lavoratore nell'agire in giudizio ovvero l'applicazione dei principi codicistici sulla responsabilità contrattuale, atteso che tutto ciò non vale a giustificare una disapplicazione della generale regola della ripartizione dell'onere della prova fra le parti del giudizio, dettata dall'art. 2697 cod. civ., e considerato altresì che il carattere speciale della disciplina dettata dall'art. 18 st. lavoratori impedisce l'estensione "tout court" alla materia dei licenziamenti dei suddetti principi codicistici.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)