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Sez. L, Sentenza n. 613 del 22/01/1999 (Rv. 522559 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Requisito occupazionale - Onere probatorio del datore di lavoro - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522559-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia stata accertata l'invalidità, atteso che la disciplina di cui all'art. 18 legge n. 300 del 1970, ancorché non identica, è certamente più vicina di quella prevista dall'art. 8 legge n. 604 del 1966 alla previsione generale in tema di responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 cod. civ., grava sul datore di lavoro l'onere di eccepire e provare l'inesistenza del requisito occupazionale e perciò l'impedimento all'applicazione dell'art. 18 legge n. 300 citata, tenuto altresì conto del fatto che tale presupposto, concernendo le dimensioni occupazionali dell'impresa, anche con riferimento alle sue eventuali articolazioni organizzative o alla distribuzione su territori diversi, riguarda connotazioni proprie dell'imprenditore e perciò sicuramente rientranti nella sua consapevolezza (specie in relazione agli specifici obblighi di documentazione imposti al datore di lavoro in merito al personale alle sue dipendenze), ma non altrettanto sicuramente conosciute o percepibili dal lavoratore dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)