Sez. 1, Sentenza n. 19568 del 16/07/2008 (Rv. 604915 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Regione Molise - I.A.C.P. - Commissario straordinario - Ineleggibilità a consigliere regionale - Sussistenza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Sussiste la causa di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - prevista dall' art. 2, n. 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nei confronti degli amministratori con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione - per il Commissario Straordinario di un Istituto Autonomo Case Popolari della Regione Molise; infatti, a norma dell'art. 2 della legge reg. Molise 10 aprile 1990, n. 19, la Regione esercita su tale ente ampi e rilevanti controlli successivi, oltre a poterne sciogliere il Consiglio di Amministrazione, nel mentre l'autonomia contabile ed organizzativa dell'Istituto non è ostativa ad una situazione di "dipendenza" dalla Regione, ricorrendo la duplice condizione di inerenza dei suoi compiti (attinenti all'edilizia residenziale pubblica) all'area di quelli istituzionali della Regione e dell'effettiva sussistenza di un significativo potere di ingerenza e controllo della Regione sull'Istituto stesso.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Molise 10/04/1990 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)