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Sez. 1, Sentenza n. 1600 del 04/02/2003 (Rv. 560235 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Valutazione della corte territoriale sulla ragionevolezza della durata del singolo procedimento - Apprezzamento di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560235-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la valutazione operata dalla corte d'appello in ordine alla ragionevolezza dei tempi di durata dello specifico procedimento si risolve in un apprezzamento tipicamente di merito, come tale non suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)