Sez. 2, Ordinanza n. 4951 del 07/03/2005 (Rv. 582759 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Decreto ingiuntivo emesso ex art. 63 disposizioni di attuazione del codice civile - Giudizio di opposizione - Giudizio di impugnazione relativo alla validità della delibera condominiale di ripartizione delle spese - Sussistenza di un rapporto di pregiudizialità fra i due giudizi - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Non esiste un obiettivo rapporto di pregiudizialità comportante la necessità della sospensione del processo a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., sulla base di una deliberazione condominiale che approva la ripartizione delle spese tra i condomini, e il giudizio di impugnazione della deliberazione ex art. 1137 cod. civ., giacchè la condanna al pagamento è condizionata non alla validità della delibera assembleare, ma soltanto al perdurare della sua efficacia, cosicchè il giudice dell'opposizione deve limitarsi a prendere atto che la sospensione dell'esecuzione della deliberazione non sia stata ordinata dal giudice investito dell'impugnazione ai sensi del citato art. 1137 del cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)