Sez. 2, Sentenza n. 7569 del 29/08/1994 (Rv. 487784 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Decreto ingiuntivo emesso ex art. 63 disp. att. cod. civ. - Giudizio di opposizione - Giudizio di impugnazione della validità della delibera sulla ripartizione delle spese - Sussistenza di un rapporto di pregiudizialità fra i due giudizi - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Non esiste un obiettivo rapporto di pregiudizialità comportante la necessità della sospensione del processo a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. sulla base di una deliberazione dell'assemblea condominiale che approva la ripartizione delle spese tra i condomini ed il giudizio di impugnazione della deliberazione ex art. 1137 cod. civ., giacché la condanna al pagamento è condizionata non alla validità della delibera assembleare, ma soltanto al perdurare della sua efficacia sicché il giudice dell'opposizione deve limitarsi a prender atto che la sospensione dell'esecuzione della deliberazione non sia stata ordinata dal giudice investito dell'impugnazione ai sensi dell'art. 1137 cit.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)