Sez. 3, Sentenza n. 22268 del 24/04/2008 Ud. (dep. 04/06/2008) Rv. 240258 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO MINISTERO | Accertamenti tecnici ripetibili - Valore endoprocessuale - Sussistenza - Valore probatorio in fase dibattimentale - Esclusione - Deroghe - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO MINISTERO
L'accertamento effettuato in sede di consulenza tecnica non garantita disposta dal P.M. ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. può essere utilizzato solo per le determinazioni che l'organo dell'accusa assume nella fase delle indagini preliminari; lo stesso, quindi, non può, di regola, assumere valore probatorio al dibattimento, salve restando le ipotesi di consenso delle parti in tal senso, di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'accertamento e di escussione in dibattimento del consulente nella piena dialettica del contradditorio e dell'esame incrociato. (Fattispecie di indagine psicologica ripetibile giacché svolta su persone adulte con caratteristiche personologiche stabilizzate).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)