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Sez. 3, Sentenza n. 6817 del 27/11/2014 Ud. (dep. 17/02/2015) Rv. 262524 - 01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Assoluzione in primo grado - Riforma in grado di appello - Impugnazione per le sole statuizioni civili - Obbligo di motivazione con forza persuasiva idonea a fugare ogni ragionevole dubbio - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262524-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, in mancanza di elementi sopravvenuti occorre che la motivazione, nella diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, esprima una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche nei casi di impugnazione presentata dalle parti civili per le sole statuizioni civili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)