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Sez. 2, Sentenza n. 5669 del 28/01/2014 Cc. (dep. 05/02/2014) Rv. 258211 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE | Sentenza di non luogo a procedere - Controllo del giudice di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258211-01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE

Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal P.M. per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato la decisione con cui il G.u.p., operando una prognosi sull'innocenza dell'imputata, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti della medesima per il reato associativo ascrittole, affermando che gli elementi indiziari in atti non fossero sufficienti ad integrare l'ipotesi accusatoria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)