diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12917 del 13/10/1998 Ud. (dep. 11/12/1998) Rv. 212180 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Parchi nazionali - Realizzazione di opere - Preventivo rilascio di concessione edilizia, autorizzazione paesaggistica e nulla osta dell'Ente Parco - Necessità - Autorizzazione paesaggistica e nulla osta attribuiti ad unico organo - Possibilità - Duplice valutazione - Necessità.
Stato
decisa il 1998-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212180-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

Per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in arte protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) occorrono tre distinti autonomi provvedimenti: la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica e, ove necessario, il nulla osta dell'Ente parco. Questi ultimi due atti amministrativi possono essere attribuiti da legge regionale anche ad un organo unico, chiamato a compiere la duplice valutazione. Essi, però, mantengono la loro autonomia ad ogni affetto, ivi compreso quello sanzionatorio. Ne deriva che in tali casi sono applicabili sia il D.L. 27 giugno n. 312 conv. con modificazioni con legge 8 agosto 1985 n.431, sia la legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette), in quanto le due discipline concorrono.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)