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Sez. 3, Sentenza n. 83 del 23/11/1999 Ud. (dep. 11/01/2000) Rv. 215059 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Aree protette - Realizzazione di opere - Preventivo rilascio di concessione edilizia, autorizzazione paesaggistica e nulla osta dell'Ente parco - Necessità - Autorizzazione paesaggistica resa superflua dalla istituzione del parco - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215059-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

Per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) occorrono tre distinti ed autonomi provvedimenti: la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica e, ove necessario, il nulla osta dell'Ente parco. Questi ultimi due atti amministrativi possono essere attribuiti con legge regionale anche ad un organo unico, chiamato a compiere la duplice valutazione. Essi, però, mantengono la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio. Ne deriva che in tali casi sono applicabili sia il D.L.. 27 giugno 1985 n. 312 conv. in legge 8 agosto 1985 n. 431, sia la legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette), in quanto le due discipline concorrono. Infatti la istituzione del parco regionale non fa venire meno la necessità dell'autorizzazione paesaggistica.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)