Sez. 1, Ordinanza n. 5945 del 23/04/2002 (Rv. 553975 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Sede legale dell'impresa - Presunzione di coincidenza con la sede effettiva - Luogo in sè di svolgimento dell'attività produttiva - Irrilevanza - Superamento della presunzione - Prova - Portata - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento, opera la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale, e non rileva - di per sè - il luogo in cui l'impresa svolge l'attività di produzione, essendo necessario invece, onde superare detta presunzione, offrire la prova di elementi univoci. (Nella specie la Suprema Corte ha escluso che assumessero tale rilievo il libro matricola dei dipendenti e le fatture e bolle di consegna emesse dai fornitori o dai clienti, in quanto compatibili con la sede dell'attività produttiva)
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)