Sez. 3, Sentenza n. 6632 del 18/07/1997 (Rv. 506144 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno alla salute - Riferimento al triplo della pensione sociale - Inammissibilità - Criterio del cosiddetto punto di invalidità - Applicabilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Nella valutazione equitativa del danno alla salute non può essere utilizzato come parametro di riferimento il triplo della pensione sociale, mentre costituisce corretto criterio di valutazione il cosiddetto punto di invalidità.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)