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Sez. 3, Sentenza n. 1704 del 13/03/1980 (Rv. 405316 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - ASSISTENZA E DIFESA DI UNA PLURALITA DI PARTI AVENTI LA STESSA POSIZIONE PROCESSUALE - COMPENSO DETERMINATO IN BASE AD UN'UNICA PARCELLA - MAGGIORAZIONE DEL VENTI PER CENTO PER OGNI PARTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - ESERCIZIO IN APPELLO - AUTOMATICO CONSEGUENTE ESERCIZIO PER IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - LIMITAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE AD UN NUMERO INFERIORE A QUELLO DELLE PARTI - DIVIETO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405316-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - ASSISTENZA E DIFESA DI UNA PLURALITA DI PARTI AVENTI LA STESSA POSIZIONE PROCESSUALE - COMPENSO DETERMINATO IN BASE AD UN'UNICA PARCELLA - MAGGIORAZIONE DEL VENTI PER CENTO PER OGNI PARTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - ESERCIZIO IN APPELLO - AUTOMATICO CONSEGUENTE ESERCIZIO PER IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - LIMITAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE AD UN NUMERO INFERIORE A QUELLO DELLE PARTI - DIVIETO - FATTISPECIE.*

A norma dell'art 5, quarto comma, della tariffa forense approvata con il DM 25 maggio 1973, il compenso, determinato in base ad un'unica parcella, spettante al difensore che abbia assistito e difeso una pluralita di parti aventi la stessa posizione processuale puo essere maggiorato del venti per cento per ogni parte, fino ad un massimo di sei. Il riconoscimento di tale maggiorazione costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice - con la conseguenza, tenuto anche conto della diversita dell'attivita defensionale relativa al primo ed al secondo grado di giudizio, che l'applicazione dell'aumento in appello non implica automaticamente l'adozione dello stesso provvedimento per il giudizio di prime cure -, ma il giudice, una volta che abbia ritenuto di doversi avvalere di tale facolta, non puo (salvo il limite massimo sopra indicato) limitare la maggiorazione ad un numero inferiore a quello delle parti. (nella specie, in cui le parti assistite da un medesimo difensore erano tre, la suprema Corte ha ritenuto, in particolare, che il giudice di appello aveva errato nell'applicare un solo aumento invece di due). (V 4422/77, mass n 388008; (V 1363/75, mass n 374895).*

Riferimenti normativi: DM 25/05/1973 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)