Sez. 2, Sentenza n. 1363 del 11/04/1975 (Rv. 374895 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - ASSISTENZA E DIFESA DI UNA PLURALITA DI PARTI CON PARI POSIZIONE PROCESSUALE - ONORARIO - AUMENTO DEL VENTI PER CENTO - APPLICABILITA - CRITERI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - ASSISTENZA E DIFESA DI UNA PLURALITA DI PARTI CON PARI POSIZIONE PROCESSUALE - ONORARIO - AUMENTO DEL VENTI PER CENTO - APPLICABILITA - CRITERI.*
Con l'art 5, quarto comma, della tariffa forense (approvata con DM 2 aprile 1965) viene stabilito che 'nel caso di assistenza e difesa di piu parti aventi la stessa posizione processuale, la parcella unica potra essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di sei, del venti per centò. La disposizione va interpretata nel senso: che l'aumento del venti per cento della parcella non e obbligatorio ogni qual volta si verifichi l'ipotesi da essa considerata; che qualora il giudice, nel suo apprezzamento discrezionale, ritenga che l'aumento debba essere applicato, la relativa misura non puo essere ne superiore ne inferiore a quella del venti per cento, detta percentuale essendo indicata in modo da non consentire al giudice - contrariamente a quanto si constata per altra disposizione dello stesso articolo 5 (comma secondo) - di graduare l'aumento entro un determinato limite; che inoltre, nell'anzidetta eventualita, l'aumento deve essere operato per ognuna delle parti che risultino essere state assistite o difese, con il limite massimo di sei parti.*
Riferimenti normativi: DM 02/04/1965 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)