Sez. 5, Sentenza n. 15833 del 12/07/2006 (Rv. 591505 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Competenza a ricevere le richieste di rimborso - Dei centri di servizio - Fondamento - Decorrenza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
La competenza a ricevere le richieste di rimborso di imposte dirette, originariamente attribuita dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 all'intendenza di finanza (sostituita dalla direzione regionale delle entrate), deve intendersi devoluta, per effetto dell'art. 40, primo comma, lett. b), del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, ai centri di servizio, non potendosi ritenere che tale disposizione - nello stabilire che i nuovi centri di servizio delle imposte dirette, oltre ad esercitare le competenze loro precedentemente demandate (che escludevano la ricezione delle richieste di rimborso), provvedono, tra l'altro, "ai rimborsi di imposta di cui agli artt. 37, 38 e 41" del d.P.R. n. 602 del 1973 - si limiti a riprodurre la competenza in materia di esecuzione dei rimborsi, già prevista dalla normativa precedente in capo ai vecchi centri di servizio (art. 8 d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787), perché la norma chiaramente si riferisce a competenze ulteriori rispetto a quelle inizialmente stabilite, in conformità alla "ratio" di decentramento insita nel d.P.R. n. 287 del 1992 e nell'intervenuta soppressione delle intendenze di finanza.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 28/11/1980 num. 787 art. 8, DPR 27/03/1992 num. 287 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)