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Sez. U, Sentenza n. 18508 del 03/12/2003 (Rv. 568636 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Parti - Direzione regionale delle entrate - Diniego di rimborso - Qualità di controparte nel giudizio promosso dal contribuente avverso tale provvedimento di diniego - Sussistenza - Conseguenze - Legittimazione a proporre appello - Sussistenza - Sopravvenuta operatività, nel frattempo, dei centri di servizio, con attribuzioni anche in materia di rimborsi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568636-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la Direzione Regionale delle Entrate, che ha negato il diritto al rimborso delle imposte richiesto dal contribuente e che, quindi, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è la controparte di quest'ultimo nel giudizio da lui promosso per contestare quel diniego, conserva detta veste ed è pertanto, legittimata a proporre ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado, nonostante la circostanza che, all'epoca, fosse già sopravvenuta l'operatività dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette - con attribuzioni anche in materia di rimborsi -, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 287. Tale sopravvenienza, infatti, va ricondotta - in assenza di disposizioni speciali che deroghino alle regole del codice di rito - nelle previsioni dell'art. 111 cod. proc. civ., sulla successione a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguenza che i centri di servizio, ove subentrino nel rapporto sostanziale oggetto di contesa, hanno le facoltà accordate dal citato art. 111 al successore a titolo particolare, senza, tuttavia, privare della veste di parte del processo l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, DPR 27/03/1992 num. 287 art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)