Sez. 1, Sentenza n. 10413 del 21/10/1998 (Rv. 519912 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RIMBORSI - IN GENERE | Silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso a seguito di rettifica della dichiarazione dei redditi - Ricorso in sede giurisdizionale - Legittimazione passiva - Dell'Intendenza di Finanza - Natura esclusiva - Configurabilità - Dell' Ufficio delle II.DD. e dei Centri di Servizio - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RIMBORSI - IN GENERE
L'art. 31, del d.P.R. n. 600/73 si limita ad attribuire agli Uffici delle Imposte il controllo delle dichiarazioni del contribuente. senza conferire ai predetti uffici alcuna legittimazione processuale sulle istanze di rettifica e di conseguente rimborso. Inoltre, nei poteri attribuiti agli Uffici Distrettuali delle imposte, dal successivo art. 32, non rientra quello di essere parte dell'istanza di rettifica o di rimborso, mentre l'art. 36 dello stesso d.P.R. attribuisce ai detti uffici il potere di "Correggere gli errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti", ma non conferisce agli stessi Uffici, al di là della liquidazione, un'autonoma legittimazione ad essere destinatari delle istanze di rimborso. L'esclusiva legittimazione della sola Intendenza di Finanza sui rimborsi anche per gli errori materiali si deduce, invece, dagli artt. 37 e 38, d.P.R. n. 602 del 1973, che disciplinano proprio il procedimento di "silenzio - rifiuto", che vede come unica legittimata l'Intendenza.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)