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Sez. U, Sentenza n. 3129 del 10/04/1997 (Rv. 503632 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI | Configurabilità - Condizioni - Pubblici impiegati - Differenze - Domanda di determinazione del compenso - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503632-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI

La figura del funzionario onorario, che ha carattere residuale rispetto a quella del pubblico dipendente senza che pertanto possa ipotizzarsi un "tertium genus" neppure sotto il profilo della parasubordinazione, si configura ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico - amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico - discrezionale), l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della P.A. (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario), lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso), il carattere retributivo, perché inserito in un rapporto sinallagmatico, del compenso percepito dal pubblico dipendente (rispetto al carattere indennitario e di ristoro delle spese rivestito dal compenso percepito dal funzionario onorario), la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego (a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario) (Nella specie la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente ad una controversia avente ad oggetto la pretesa di un funzionario onorario di un trattamento economico per l'attività svolta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 3, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)