diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 12854 del 15/01/2018 Cc. (dep. 20/03/2018) Rv. 272467 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Udienza camerale - Partecipazione personale dell'indagato o dell'imputato detenuto che ne abbiano fatto richiesta - Diritto - Modalità di esercizio.
Stato
decisa il 2018-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272467-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma 8-bis, cod. proc. pen., deve formularne istanza, personalmente o a mezzo del difensore, nella richiesta di riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 n. 2, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)