Sez. 5 - , Sentenza n. 34181 del 26/06/2019 Cc. (dep. 26/07/2019) Rv. 276904 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Udienza di riesame - Comparizione dell'indagato sottoposto a misura restrittiva della libertà personale - Istanza nella richiesta di riesame - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale, ai sensi dell'art. 309, comma 8-bis, cod. proc. pen., deve formularne istanza, personalmente o a mezzo del difensore, nella richiesta di riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 101, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)