Sez. 4, Sentenza n. 12998 del 23/02/2016 Cc. (dep. 31/03/2016) Rv. 266296 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Udienza camerale - Comparizione personale dell'indagato - Diritto - Modalità di esercizio - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale che intende esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma ottavo bis dell'art. 309 cod. proc. pen, novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve formulare tale richiesta con l'istanza di riesame. (Nella fattispecie l'indagato aveva chiesto di presenziare all'udienza di riesame successivamente alla ricezione dell'avviso relativo alla sua fissazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)