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Sez. 6 - , Sentenza n. 24894 del 07/03/2019 Cc. (dep. 04/06/2019) Rv. 275887 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | - Disciplina - Partecipazione dell'interessato - Termine per la presentazione della richiesta - Insussistenza - Tempestività - Nozione - Rigetto - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275887-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il diritto della persona sottoposta a restrizione della libertà di partecipare all'udienza non è sottoposto a limitazioni o decadenze, purchè la relativa richiesta, qualora avanzata in epoca successiva all'atto introduttivo dell'incidente cautelare, pervenga in tempo utile per organizzare la tempestiva traduzione, dovendo altrimenti essere disattesa con adeguata motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta dell'indagato di partecipare all'udienza ritenendola tardiva, perché formulata contestualmente alla richiesta di differimento dell'udienza ex art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)