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Sez. L, Sentenza n. 5042 del 18/04/2000 (Rv. 535826 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Indennità di buonuscita - Commisurazione all'ultimo stipendio - Aumenti stipendiali successivi alla cessazione del rapporto - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535826-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ

L'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che era prima erogata dall'OPAFS e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera ex legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, dev'essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione; pertanto, non sono computabili nell'indennità gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati i contributi.

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1973 num. 829 art. 14 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 43 CORTE COST., Legge 30/05/1995 num. 204 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)