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Sez. L, Sentenza n. 7173 del 25/05/2001 (Rv. 547015 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Contratto collettivo per gli anni 1990/1992 - Aumenti retributivi scaglionati nel tempo - Applicabilità anche ai lavoratori già cessati dal servizio - Indennità di buonuscita - Computabilità ai fini della stessa - Esclusione - Interpretazione del contratto collettivo - Criterio di conformità ai principi dell'ordinamento previdenziale - Preferenza rispetto al criterio letterale.
Stato
decisa il 2001-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547015-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

Nell'interpretazione del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992, è corretto, per quanto riguarda la disposizione che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio e in particolare il problema della sua applicabilità o meno ai fini del computo dell'indennità di buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e, quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale, in base ai quali non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 14/12/1973 num. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)