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Sez. 3, Sentenza n. 2741 del 10/07/2000 Cc. (dep. 25/08/2000) Rv. 217265 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Immobile - Relazione specifica e stabile tra l'immobile e l'illecito - Necessità - Fattispecie: locali destinati alla raccolta di scommesse clandestine.
Stato
decisa il 2000-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217265-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

In relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 4 della legge n. 401 del 1989, il sequestro di un immobile in cui vengano raccolte scommesse clandestine riguardanti l'esito di partite del campionato di calcio deve ritenersi legittimo allorché l'immobile appaia, per la sua stessa struttura, destinato alla gestione delle scommesse e dotato di una organizzazione concretamente finalizzata all'attività illecita, atteso che la legittimità del sequestro preventivo di un immobile in cui sia stato commesso un illecito discende dall'esistenza di una relazione specifica e stabile tra l'immobile stesso e l'illecito tale che sia configurabile l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale del bene oggetto del sequestro con l'attività criminosa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)