Sez. 2, Sentenza n. 3061 del 18/05/1985 (Rv. 440763 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - DEDUZIONE DI ILLECITO DEL PATTO COMMISSORIO DISSIMULATO MEDIANTE IL RICORSO ALLA FORMA DELLA PROMESSA DI VENDITA - DOMANDA RELATIVA - PROVA PER TESTIMONI O PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - DEDUZIONE DI ILLECITO DEL PATTO COMMISSORIO DISSIMULATO MEDIANTE IL RICORSO ALLA FORMA DELLA PROMESSA DI VENDITA - DOMANDA RELATIVA - PROVA PER TESTIMONI O PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo ad un preliminare di compravendita di immobile, la domanda proposta da una delle parti per far valere la nullità del contratto, sotto il profilo che lo stesso, al di là dell'apparenza delle clausole sottoscritte, nasconde l'effettiva volontà di garantire con quel bene un credito del promissario verso il promittente, imponendone il trasferimento qualora il credito medesimo resti insoddisfatto entro il termine previsto, è diretto a far valere l'illecito del patto commissorio dissimulato mediante il ricorso alla Forma della promessa di vendita. Il fondamento di detta domanda, pertanto, ai sensi dell'art. 1417 cod. civ., può essere provato per testimoni o presunzioni, sottraendosi alle limitazioni fissate dagli artt. 2721 e segg. cod. civ.. (V 4339/83, mass n 429244; (V 3851/83, mass n 428770).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)