Sez. 2, Sentenza n. 4339 del 24/06/1983 (Rv. 429244 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - NEGOZIO SOGGETTO ALLA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - PROVA PROPOSTA DA UNA DELLE PARTI - DIFFERENZE TRA SIMULAZIONE ASSOLUTA E SIMULAZIONE RELATIVA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - NEGOZIO SOGGETTO ALLA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - PROVA PROPOSTA DA UNA DELLE PARTI - DIFFERENZE TRA SIMULAZIONE ASSOLUTA E SIMULAZIONE RELATIVA.*
In tema di prova della simulazione di un negozio soggetto alla Forma scritta ad substantiam, quando l'Azione sia proposta da una delle parti, occorre distinguere tra simulazione assoluta e simulazione relativa: nel primo caso (simulazione assoluta) la prova della simulazione soggiace alle normali limitazioni legali e, in particolare, al divieto di ricorrere alla prova testimoniale (e, quindi, a quella per presunzioni), fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 2724 cod. civ., perché essendo oggetto della prova non il negozio formale, ma l'inesistenza dello stesso, non opera la limitazione dell'art. 2725 cod. civ.; nel secondo caso (simulazione relativa), venendo in considerazione l'esistenza e la validità del negozio dissimulato, la dimostrazione della simulazione incontra i limiti della prova testimoniale (e, quindi, di quella per presunzioni) ex art. 2725 in relazione al n. 3 dello art. 2724 cod. civ., in cui è ammessa la prova testimoniale di un negozio richiedente la Forma scritta ad substantiam solo nel caso che il contraente abbia smarrito senza sua colpa il documento che ne forniva la prova. (V 5296/81, mass n 416051; (V 1346/81, mass n 411966; (Conf 4704/81, mass n 415435).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)