Sez. 2, Sentenza n. 850 del 12/02/1986 (Rv. 444380 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - AZIONE D'UNA DELLE PARTI O DEI RISPETTIVI EREDI - PROVA DELLA SIMULAZIONE DI UN NEGOZIO SOGGETTO ALLA FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - SIMULAZIONE ASSOLUTA E SIMULAZIONE RELATIVA - MEZZI RISPETTIVI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - AZIONE D'UNA DELLE PARTI O DEI RISPETTIVI EREDI - PROVA DELLA SIMULAZIONE DI UN NEGOZIO SOGGETTO ALLA FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - SIMULAZIONE ASSOLUTA E SIMULAZIONE RELATIVA - MEZZI RISPETTIVI.*
In tema di prova della simulazione di un negozio soggetto alla Forma scritta "ad substantiam", quando l'Azione sia proposta da una delle parti o dai rispettivi eredi, occorre distinguere tra simulazione assoluta e simulazione relativa, in quanto, mentre nel caso di simulazione assoluta, la relativa prova soggiace alle normali limitazioni legali, e, in particolare, al divieto di prova testimoniale e a quella per presunzioni, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 2724 cod. civ., formando oggetto della prova non il negozio formale, ma l'inesistenza dello stesso, invece, nel caso di simulazione relativa, venendo in considerazione la esistenza e validità del negozio dissimulato, la dimostrazione della simulazione incontra i più rigorosi limiti stabiliti alla ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni dall'art. 2725 cod. civ., secondo cui la prova testimoniale di un negozio per il quale è richiesta la Forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem" è consentita soltanto nella ipotesi di smarrimento incolpevole del documento contemplata nell'art. 2724 n. 3 cod. civ.. (V 3061/85, mass n 440763; (V 5791/81, mass n 416510; (V 5296/81, mass n 416051; (V 1346/81, mass n 411966; (V 6507/80, mass n 410284; (V 4189/79, mass n 400704; (Conf 4339/83, mass n 429244; (Conf 3851/83, mass n 428770; (Conf 4704/81, mass n 415435).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724 n. 3, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)